Affidamento diretto per i lavori di importo compreso tra 40.000 e 150.000 euro in deroga al codice degli appalti.
Legge di Bilancio 2019: affidamento diretto per i lavori di importo compreso tra 40.000 e
150.000 euro in deroga al codice degli appalti.
La legge di Bilancio 2019 innalza la soglia per l’affidamento diretto di appalti pubblici per importi
pari o superiori a 40.000 € ed inferiori a 150.000 € con l’obbligo di consultare tre operatori
economici ed innanlza la soglia per la procedura negoziata da 150.000 € a 350.000 €.
In particolare, l’art. 1, comma 912, stabilisce che “Nelle more di una complessiva revisione del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre
2019, le stazioni appaltanti, in deroga all’art 36, comma 2, del medesimo codice, possono
procedere all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000
mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di 3 operatori economici e
mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b) dell’art 36 del d.lgs n. 50 del 2016 per i lavori
di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000.”
La deroga è temporanea in vista di una complessiva revisione del Codice dei Contratti e non esime
le Stazioni appaltanti dal conformarsi ai principi comunitari in materia di concorrenza e, in
particolare, gli obblighi di parità di trattamento e di trasparenza.
Responsabilità della PA: la giurisdizione dipende dalla natura giuridica dell’azione di responsabilità.
Responsabilità della PA: la giurisdizione dipende dalla natura giuridica dell’azione di
responsabilità.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 33211/2018 decide sul caso di un carabiniere, il quale
aveva subito gravi lesioni fisiche, perché durante il servizio era rimasto schiacciato dal crollo della
porta carraia, che aveva aperto.
Il carabiniere si è rivolto al giudice ordinario ed ha citato il Ministero dell’Interno, il Ministero della
Difesa, il Comune ed il Comandante della Caserma per chiedere il risarcimento dei danni per
responsabilità extracontrattuale, quindi non sotto forma di infortunio nel rapporto di lavoro, nel qual
caso avrebbe dovuto rivolgersi al T.A.R.
La Cassazione ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, rilevando che “la soluzione della
questione del riparto della giurisdizione, rispetto ad una domanda di risarcimento danni per
lesione della propria integrità psicofisica proposta da un pubblico dipendente nei confronti
dell’Amministrazione, è strettamente subordinata all’accertamento della natura giuridica
dell’azione di responsabilità in concreto proposta”.
Quindi, la giurisdizione è determinata dalla natura giuridica della domanda di risarcimento avanzata
dal danneggiato.