Realizzazione del muro di cinta. Basta la d.i.a./s.c.i.a. o è necessario il permesso di costruire?
Realizzazione del muro di cinta. Basta la d.i.a./s.c.i.a. o è necessario il permesso di costruire?
La VI Sezione del Consiglio di Stato con sentenza n. 5911/2019 del 27 agosto 2019 si pronuncia su
un’ordinanza di demolizione di un muro di cinta, realizzato dal un privato senza richiedere il
permesso di costruire, ma solo una d.i.a.
I giudici di Palazzo Spada hanno chiarito che, al di là di come venga descritto l’intervento edilizio
da realizzare, nel caso del muro di cinta va verificato se esso abbia un reale impatto urbanistico
sull’area interessata.
Si legge, infatti, nella sentenza che “più che all’astratto genus o tipologia di intervento edilizio
(sussumibile nella categoria delle opere funzionali a chiudere i confini sui fondi finitimi) occorre
far riferimento all’impatto effettivo che le opere a ciò strumentali generano sul territorio. Con la
conseguenza che si deve qualificare l’intervento edilizio quale nuova costruzione quante volte
abbia l'effettiva idoneità di determinare significative trasformazioni urbanistiche e edilizie”.
Sulla base di questo principio, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del privato, rilevando che
“la recinzione non richiede un previo titolo edilizio quando è realizzata con materiale di scarso
impatto visivo e per le dimensioni dell’intervento non comporti un’apprezzabile alterazione
ambientale”.